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Roma, 10.11.06,
ore 12.16-12.18


Trascrizione intercettazione autorizzata su numero mobile

Individuati:
R./David Rebecchi,
F./Claudio Ferri



Intercettazione eseguita su comunicazione cellulare Gsm tramite apparato hardware e software (capace di scandagliare una gamma oscillante tra i 890 e i 1830 Mz) e di svelare il numero del chiamante e del ricevente.




R.: Pronto.
F.: Ciao, vecchio…
R.: Olà, Claude, come stai?
F.: Vecchiaccio, ho fatto le ore piccole, 'sta notte…
R.: Ti sarai ammazzato di pippe…
F.: Fanculo, mi sono ammazzato a star dietro alla roba nostra.
R.: Cioè?
F.: Mi sono visto col regista. È interessato. Cioè, ne abbiamo parlato davanti a una bottiglia di vino fino alle 5. Lui dice che gli va bene, come idea, che l'intriga… Però, i tempi s'allungano.
R.: Cazzi loro, noi andiamo avanti lo stesso. Poi, mica è detto che si faccia un film. Mi veniva in mente… è una cosa su cui rifletto da un po'… che… mi piacerebbe lavorare a un dramma. A una commedia, insomma. Ne parlavo l'altra sera con Riccardo. Tra l'altro, abbiamo visionato le foto… ne abbiamo buttate il 90%... belle, però, quelle tenute.
F.: Quelle fatte a Londra?
R.: Si.
F.: Buono… Senti, tornando a noi… a me… credo che l'idea meriti qualcosa di più lungo di un racconto. Potrebbe venirci fuori una cosa lunga.
R.: Si, credo anch'io.
F.: Senti, fammici lavorare sopra ancora un po'.
R.: Tu, butta giù qualcosa e me la mandi via email. Io faccio la stessa cosa.
F.: D'accordo. Ci sentiamo dopo. Sbrigo un po' di cose qua in ufficio, poi ti richiamo.
R.: Com'è, lì, a Madrid?
F.: Freddo, però bello. C'è un cielo terso… bellissimo.
R.: Qua c'è una nebbia che sembra d'essere in Val Padana.
F.: Quando ti rivedi con Riccardo?
R.: A cena, 'sta sera.
F.: Fammi sapere… ciao.
R.: Ciao, bello.



L’ammissibilità delle intercettazioni telefoniche è disciplinata dall’art. 266 c.p.p.

L’intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

  1. Reati non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione per una pena massima di cinque anni.
  2. Reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.
  3. Reati relativi a sostanze stupefacenti o psicotrope.
  4. Reati concernenti le armi o gli esplosivi.
  5. Reati relativi al contrabbando.
  6. Reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone per mezzo del telefono.

L’art. 267 c.p.p., invece, indica i presupposti e le forme del provvedimento giudiziario.

Per procedere all’intercettazione telefonica, il pubblico ministero deve richiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, che la concede con decreto motivato solo quando vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Tuttavia, in casi di assoluta urgenza, nel fondato timore che dal ritardo potrebbe derivare un grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero può disporre l’intercettazione direttamente, con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari, che decide sulla convalida sempre con decreto motivato entro le 48 ore.

Se il giudice per le indagini preliminari non convalida l’intercettazione telefonica, la stessa deve essere immediatamente interrotta e i risultati acquisiti fino a quel momento non possono essere utilizzati. La durata delle operazioni relative alle intercettazioni non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari di 15 giorni in 15 giorni. Per quanto invece attiene all’esecuzione delle operazioni, l’art. 268 c.p.p. dispone che le intercettazioni telefoniche devono essere trascritte in appositi verbali, che devono essere trasmessi immediatamente insieme alle registrazioni al pubblico ministero. I risultati delle intercettazioni telefoniche entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento. Ai sensi dell’art. 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in altri procedimenti a meno che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Questo fino agli anni ‘70.

Infatti, grazie alla legislazione d’emergenza, oggi le intercettazioni telefoniche sono praticamente liberalizzate, potendo essere rivolte anche a chi non è indiziato di reato (legge 22 maggio 1978, n. 191) ed estese in modo particolare ai sottoposti a misure di prevenzione (legge 13 settembre 1982, n. 646).

 

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