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da Avvenire del 16 settembre 2007 Magistrati, legittima la critica anche quella spietata La Cassazione: il potere di biasimo dei giornali unico reale strumento di controllo dei giudici va quindi salvaguardato di Danilo Paolini |
La critica è un diritto intangibile degli organi d’informazione che «deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile». Anche quando è «spietata». Anche quando è rivolta all’operato di un magistrato. Anzi, in quest’ultimo caso la critica è particolarmente salutare, perché «è l’unico reale strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata nel nome del popolo italiano (quella giurisdizionale, appunto, ndr) da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia e indipendenza». Nel secondo giorno di sciopero (di 4 consecutivi) dell’Ansa, la maggiore agenzia di stampa italiana, ennesimo sintomo del brutto periodo attraversato dalla professione giornalistica, la Corte di Cassazione manda un segnale in controtendenza. E ricorda l’importanza del pluralismo dell’informazione per la democrazia. I giudici della quinta sezione penale del Palazzaccio, infatti, hanno respinto il ricorso presentato dal loro collega Mario Blandini, procuratore generale di Milano, contro una sentenza del gip di Roma che aveva dichiarato il «non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per l’esercizio del diritto di critica» nei confronti di un giornalista e del direttore del quotidiano la Repubblica. Blandini si era ritenuto diffamato da un articolo in cui il giornalista aveva commentato «con toni assai aspri» la decisione della pubblica accusa (quindi della procura generale) di patteggiare in appello la pena a carico di Ruggero Junker, il rampollo della "Milano bene" che il 20 luglio del 2002 massacrò a coltellate la fidanzata Alenia Bortolotto di 26 anni. In seguito al patteggiamento, l’imputato fu condannato per omicidio volontario a 16 anni di reclusione, a fronte dei 30 che gli erano stati inflitti nel processo di primo grado. Nell’occasione l’articolista aveva definito «lunatica e fantasiosa» la cultura giuridica del procuratore Blandini, tacciandolo di «subalternità psicologica» nei riguardi dell’influente famiglia di Junker e accusandolo di trasformare il processo in «arte da basso intrigo». Troppo, secondo il magistrato, il quale aveva querelato sostenendo che «dalla critica alla scelta processuale, certamente legittima, il giornalista era passato a un attacco personale del tutto gratuito e inutile». Ma il giudice per le indagini preliminari gli aveva dato torto. Ora la decisione è stata confermata con la sentenza numero 34432 dalla suprema Corte, secondo cui «è fuori contestazione che la critica giudiziaria possa essere contrassegnata da espressioni forti, aspre, pungenti e anche suggestive, spesso necessarie per richiamare la necessaria attenzione dei lettori, che, bombardati da numerose notizie, debbono poter individuare prontamente quelle più significative». Nel caso in esame – hanno scritto i giudici della Cassazione – il giornalista «ha criticato non solo il provvedimento giudiziario, ma anche l’intervista rilasciata dal pm Blandini a difesa del suo operato, in modo certamente pungente ma non inutilmente aggressivo». Del resto, si legge ancora nella sentenza, era stato lo stesso procuratore generale di Milano a utilizzare «assai inopportunamente» l’espressione «pochi, maledetti e subito», solitamente riferita ai soldi, per definire «gli anni di reclusione da infliggere a Junker». Perciò «la spietata critica» a mezzo stampa «è pienamente giustificata», dato che quell’espressione di Blandini «esprime una concezione del diritto e della giustizia quanto meno singolari». |
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